Conversione patente estera

Le regole per poter convertire una patente estera, cambiano in base al tipo di patente:

Patente comunitaria

La procedura è destinata ai conducenti in possesso di patente rilasciata da uno stato dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo che ottengono una “residenza anagrafica” o una “residenza normale” in Italia.

Le patenti di guida rilasciate da stati appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo sono equiparate alle patenti italiane.

Chi ha una patente di guida comunitaria con la scadenza prevista dalle norme dell'Unione europea può circolare regolarmente fino alla data della scadenza.

Terminato il periodo di validità occorre convertire la patente estera.

La conversione può essere richiesta anche prima della scadenza. In questo caso il conducente ottiene una patente italiana con la stessa data di scadenza di quella estera oppure, se presenta un certificato medico di rinnovo, una patente italiana con un nuovo periodo di validità secondo le scadenze previste in Italia.

Chi è in possesso di una patente senza scadenza oppure con scadenza superiore a quanto previsto dalle norme dell'Unione europea deve convertire la patente estera dopo due anni dall’acquisizione della “residenza anagrafica” o della “residenza normale” nel nostro Paese. Quest'obbligo vale anche per chi, residente in Italia, debba essere sottoposto ad un provvedimento di revisione della patente di guida.

Tutti i cittadini titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato membro che acquisiscono la residenza in Italia devono osservare le disposizioni italiane in materia di durata di validità della patente e di controllo medico.


Per richiedere la patente italiana è necessario:



Se la patente è scaduta è sempre possibile presentare la domanda di conversione, naturalmente allegando il certificato medico e sapendo che potrà essere necessario verificare la titolarità della patente e il fatto che non sia soggetta a provvedimenti sanzionatori (cioè non sia sospesa, né ritirata, né revocata).

Se sono passati tre anni dalla scadenza della patente si è generalmente sottoposti ad un provvedimento di revisione della stessa.

Non è possibile rinnovare o convertire patenti dell'Unione Europea rilasciate a seguito di conversione se il documento originario è stato rilasciato da uno Stato extracomunitario con cui non vi sono le condizioni di reciprocità previste dall'art. 136 del Codice della Strada.


Costo del servizio: € 80,00


*Se la patente è scaduta o vicina alla scadenza, puoi effettuare anche il certificato medico dal nostro ufficiale sanitario aggiungendo al costo le spese della visita medica di € 40,00. In tal caso, non è richiesta la fototessera autenticata.

Patente non comunitaria

Per i titolari di una patente di guida non comunitaria è possibile guidare veicoli cui la patente abilita fino ad un anno dall’acquisizione della residenza.
Dopo un anno è necessario, per poter condurre veicoli sul territorio italiano, convertire la patente.
Ciò è possibile se lo Stato che ha rilasciato l’abilitazione alla guida ha sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia.

Di seguito gli stati non appartenenti all'Unione europea/Spazio economico europeo che rilasciano patenti convertibili in Italia:

  • Albania (valido fino al 12/07/26)
  • Algeria
  • Argentina
  • Brasile (valido dal 13/01/18 al 13/01/23)
  • El Salvador (valido fino al 04/08/21)
  • Filippine
  • Giappone
  • Israele (accordo valido fino al 22/08/28)
  • Libano
  • Macedonia (aggiornamento dell'accordo entrato in vigore il 23 gennaio 1998)
  • Marocco (aggiornamento dell'accordo entrato in vigore il 26 novembre 1991)
  • Moldova
  • Principato di Monaco
  • Gran Bretagna e Irlanda del Nord (applicabile a Gibilterra, Baliate di Guernsey, Isola di Man, Baliate di Jersey) (accordo valido fino al 30/03/2028) 
  • Repubblica di Corea
  • Repubblica di San Marino
  • Serbia (accordo valido dal 17/12/23 al 17/12/28)
  • Sri Lanka (valido fino al 04/03/22)
  • Svizzera (valido fino al 12/06/26)
  • Taiwan
  • Tunisia
  • Turchia (accordo valido fino al 18/07/28)
  • Ucraina (accordo valido fino al 24/01/27)
  • Uruguay (valido fino al 17/05/20)



Stati esteri che rilasciano patenti convertibili in Italia solo ad alcune categorie di cittadini:

  • Canada (personale diplomatico e consolare)
  • Cile (personale diplomatico e loro familiari)
  • Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari)
  • Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)



La conversione senza esami è possibile solo se:

  • la patente estera è stata conseguita prima di acquisire la residenza in Italia
  • la conversione è richiesta entro un determinato periodo dall'acquisizione della residenza in Italia, diverso a seconda dello Stato che ha rilasciato la patente sulla base dello specifico accordo di conversione stipulato con l'Italia, come precisato dalla circolare prot.31762 del 24 ottobre 2023:


  • 4 anni (Albania, Argentina, Svizzera e Ucraina) 6 anni (Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Serbia, Turchia): se si è residenti da più di 4 o 6 anni la domanda di conversione di patenti rilasciate da questi Stati è respinta senza nemmeno la possibilità di fare l'esame di revisione
  • 6 anni per tutte le altre patenti rilasciate dagli Stati che negli specifici accordi di conversione con l'Italia non hanno indicato alcun limite; in questi casi chi è residente in Italia da più di 6 anni può presentare la richiesta di conversione ma, se non ci sono altri motivi che impediscono il rilascio, la patente italiana dovrà essere consegnata insieme alla notifica di un provvedimento di revisione di idoneità tecnica della patente (articolo 128 Codice della strada); se non si supera l'esame di revisione la patente italiana è revocata (articolo 130, comma 1, lettera. b, del Codice della strada) e la patente estera oggetto di conversione non potrà essere restituita al titolare perché inviata all'autorità estera che l'ha emessa.


Non possono essere convertite patenti estere ottenute per conversione di altra patente estera non convertibile in Italia.


Per richiedere la patente italiana è necessario:

  • Patente di guida straniera in originale in corso di validità
  • Carta di identità italiana
  • Permesso di soggiorno
  • Codice fiscale italiano
  • Visita medica presso ufficiale sanitario
  • 1 fototessera
  • Traduzione giurata della patente estera
  • Autocertificazione in carta semplice in cui si dichiari la prima residenza in Italia



Costo del servizio: € 150,00

Conversione patente militare

La conversione della patente militare o di altri corpi nella corrispondente patente civile può essere richiesta durante il servizio oppure entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.


Per richiedere la conversione della patente militare serve:

  • Patente di guida civile (se posseduta)
  • 1 fototessera (specifiche foto)
  • Visita medica presso ufficiale sanitario
  • per i militari congedati o cessati dal servizio:


  • Allegato N: dichiarazione del comando militare che ha rilasciato la patente
  • Per chi era di grado non "ufficiale": foglio di congedo originale in visione e relativa fotocopia oppure autocertificazione contenente le stesse informazioni del documento originale
  • Per chi era di grado "ufficiale": fotocopia dello stato di servizio oppure autocertificazione contenente le stesse informazioni del documento originale


  • per i militari in servizio:


  • Dichiarazione di servizio rilasciata dal comando militare di appartenenza
  • Patente militare posseduta in visione e relativa fotocopia fronte-retro


  • Attestazione del comando che ha rilasciato la patente militare con le informazioni sul tipo di veicolo utilizzato per l'esame: queste informazioni sono necessarie per individuare la corretta categoria di patente civile corrispondente a quella militare da convertire.
    Le caratteristiche dei veicoli devono soddisfarei criteri minimi dei veicoli per la prova di guida per le diverse categorie di patente indicati nel
    decreto 18 aprile 2011 n.59 (allegato II, punto 5.2).




Costo del servizio: € 150,00

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